A chi è rivolto
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
Descrizione
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e sulla base della documentazione di collaudo presentata.
La segnalazione va presentata in caso di:
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali
- interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati
Come fare
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso LO SPORTELLO UNICO DIGITALE
Costi
1) Marca da bollo da 16 euro da apporre sulla Domanda;
2) Marca da bollo da 16 euro da apporre sull'Autorizzazione;
3) Diritti di Segreteria;
Cosa serve
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Uffici Comunali - Servizio Tecnico -
Riferimenti Normativi
D.Lgs. n. 22 25/11/2016
DPR n. 16 07/09/2010
D.M. n. 37 22/01/2008
D. Lgs. n. 311 29/12/2006
D. Lgs. 192 19/08/2005
Condizioni di servizio
Contatti
Collegamenti
Argomenti:Pagina aggiornata il 04/01/2024